E’ stato pubblicato in data 12 ottobre 2013 il decreto legislativo n° 108/2013 che annuncia la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento CE n° 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Di particolare rilevanza l’articolo 5 comma 2 che stabilisce, salvo il fatto che possa costituire reato maggiore,che chiunque detenga e non elimini entro 6 mesi dalla entrata in vigore del decreto (14 Aprile 2014) sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate di cui all’articolo 3 punto 4 del regolamento (1005/2009/CE) è punito con l’arresto fino a anni 1 o ammenda sino a €. 100.000,00.

Le sostanze antincendio soggette a divieto sono:

– CFC (NAF P I)

– HALON 1211

– HALON 1301

– HCFC (NAF P IV, NAF S III, HALOTRON I, FE 232, FE 241)

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